Normativa

O.P.C.M. n. 3886 del 9 luglio 2010: risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico a Messina e altre disposizioni

9 luglio 2010

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010 e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’Accordo di programma sottoscritto dalla regione Siciliana e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30 marzo 2010;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, recante “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini”;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009 e n. 3829 del 27 novembre 2009;

Visto in particolare l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791 del 15 luglio 2009, con cui il dott. Gianfranco Nappi – assessore all’agricoltura e pesca della giunta regionale della Campania è stato nominato Commissario delegato;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010, art. 1, con cui il sopra citato Commissario delegato il dott. Gianfranco Nappi, assessore all’agricoltura e pesca della giunta regionale della Campania, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative ancora di propria competenza già programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all’elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini;

Vista la nota del 14 maggio 2010 del Commissario delegato pro tempore per la situazione di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all’elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini;

Vista la nota del 2 luglio 2010 con cui la regione Campania comunica il nominativo del Commissario delegato in sostituzione del precedente;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, recante “Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale nel territorio del Comune di Cengio in provincia di Savona”;

Visto l’art. 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2010, con cui il dott. Giuseppe Romano è stato confermato, fino al 30 giugno 2010, nell’incarico di Commissario delegato per lo stato d’emergenza nel territorio di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché la richiesta del sopra citato Commissario delegato di prorogare di ulteriori sessanta giorni l’attività commissariale;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione, nell’ambito del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia”;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009, recante la proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009 e la richiesta formulata dalla regione Calabria;

Vista l’ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del 29 giugno 2010 del Commissario delegato per gli eventi meteorici che hanno colpito il territorio di Vibo Valentia il giorno 30 luglio 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

 

Art. 1


1. Al fine di accelerare le iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale determinatosi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici verificatesi a partire dal 1° ottobre 2009 e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 e 19 febbraio 2010 richiamati in premessa, le risorse finanziarie assegnate ai comuni della provincia di Messina, e ripartite dall’Accordo di programma sottoscritto dalla regione Siciliana e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30 marzo 2010 allegato 1, limitatamente alle voci ME 087 B opere di consolidamento località Giampilieri e ME 107 B opere di consolidamento del centro abitato del comune di San Fratello, sono trasferite nelle contabilità speciali intestate al presidente della regione Siciliana-Commissario delegato ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3865 del 15 aprile 2010, e successive modificazioni ed integrazioni e gravano sulla quota di finanziamento dell’APQ a carico dello Stato.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma citato al comma 1, il Commissario straordinario delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato-Presidente della regione Siciliana utilizzando le ulteriori risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 e all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato art. 17, per la quota residua. (3)

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2 il Commissario straordinario delegato può richiedere l’apertura di una apposita contabilità speciale in cui la regione Siciliana e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati a trasferire le occorrenti risorse finanziarie stanziate ai sensi del sopra richiamato Accordo di programma.

4. Per l’espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3 il Commissario straordinario delegato provvede avvalendosi della struttura del Commissario delegato di cui al comma 1, ed è coadiuvato da un sub-Commissario designato dal presidente della regione Siciliana.

5. Per l’espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3, il soggetto attuatore di cui al comma 2 è altresì autorizzato ad avvalersi di massimo dieci unità di personale appartenente alla Pubblica amministrazione, poste in posizione di comando o distacco, previo assenso dell’interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (4)

6. Il soggetto attuatore può avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di cinque unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all’art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per tutta la durata dello stato d’emergenza. (4)

7. Al personale di cui ai commi 4, 5 e 6 è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. (4)

8. Il soggetto attuatore è autorizzato ad avvalersi di un esperto, dal medesimo designato, avente specifica competenza nelle materie di interesse della presente ordinanza. Il compenso per il suddetto esperto è stabilito dal medesimo soggetto attuatore con proprio provvedimento, d’intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (4)

9. Le spese derivanti dai commi precedenti sono ricomprese nell’ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell’art. 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, nonché a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3, e ad esse si farà fronte nell’ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nell’accordo di programma citato al comma 1 fino alla concorrenza della quota nazionale, anche mediante inserimento di una somma apposita, determinata dal soggetto attuatore medesimo, nei quadri economici dei progetti. (4)

10. Al personale di cui al presente articolo si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell’Amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione del soggetto attuatore le indennità accessorie e variabile nella misura prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti dell’Amministrazione regionale siciliana. Il trattamento economico complessivo del suddetto personale, resta a carico delle amministrazioni di provenienza. (4)

(3) Comma così modificato dall’art. 21, comma 1, Ordinanza 30 dicembre 2010, n. 3916.

(4) Comma aggiunto dall’art. 21, comma 2, Ordinanza 30 dicembre 2010, n. 3916.

 

Art. 2


1. Il dott. Vito Amendolara è nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Gianfranco Nappi per il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all’elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 3


1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità, e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano è confermato, fino al 30 settembre 2010, nell’incarico di Commissario delegato. (5)

(5) Per l’ulteriore conferma dell’incarico di cui al presente comma, vedi l’art. 5, comma 1, Ordinanza 10 novembre 2010, n. 3904.

 

Art. 4


1. Il termine del 31 luglio 2010 previsto di cui all’art. 18 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 è differito al 30 settembre 2010.

2. L’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3818 del 3 novembre 2009, così come modificato dall’art. 8, commi 1 e 2 dell’ordinanza n. 3836 del 30 dicembre 2009, recante la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è soppresso.

 

Art. 5


1. L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3819 del 6 novembre 2009, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria” è abrogata.

 

Art. 6


1. Il Comitato tecnico-amministrativo di cui all’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, è soppresso.

 

Art. 7


1. Il presidente della regione Calabria è nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Goffredo Sottile per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria.

2. Il Commissario delegato, per le iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza è autorizzato ad avvalersi, in qualità di sub-Commissario, dell’assessore all’ambiente della giunta regionale della Calabria.

3. Il comma 1 dell’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731 del 16 gennaio 2009 è soppresso.

 

Art. 8


1. Il Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006, e successive modifiche ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed in termini d’urgenza, al completamento, entro il 30 giugno 2011, di tutti gli interventi programmati ed avviati e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessari per il definitivo superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006.

2. Il Commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi del comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull’attività svolta, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Commissario delegato si avvale del personale e della struttura già operante ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006 e successive modifiche ed integrazioni con facoltà, altresì, di rimodularne la composizione in relazione alla attività programmate. (6)

(6) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, Ordinanza 24 settembre 2010, n. 3899.

 

Art. 9


1. Al fine di contenere i costi relativi al completamento del Progetto C.A.S.E. di cui all’art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e tenuto conto del trasferimento delle attività dell’Ufficio del responsabile unico del procedimento presso la sede del Dipartimento della protezione civile nazionale, lo stesso Dipartimento continua ad avvalersi della collaborazione di quattro unità di personale nell’ambito del contingente già assegnato al Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, fino al 31 dicembre 2010 (7).

2. Gli oneri di missione per l’applicazione del presente articolo, stimati in euro 25.000,00 sono posti a carico del Fondo della protezione civile, nell’ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione del predetto Progetto C.A.S.E.

(7) Per la proroga del presente termine, vedi l’art. 8, comma 1, Ordinanza 30 dicembre 2010, n. 3917.

 

Art. 10


1. Il comma 1 dell’art. 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010 è sostituito dal seguente: “1. L’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, così come modificato dall’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, è soppresso”.

 

Art. 11


1. Il Prefetto di Trapani è nominato Commissario delegato in sostituzione del Sindaco di Pantelleria di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2007, n. 3589 (8), e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 09 Luglio 2010

 

FIRMATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SILVIO BERLUSCONI


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Legge 28 Febbraio 2010, n.26 – Art.17

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 – Supplemento ordinario n. 39

 


Art. 17

Interventi urgenti nelle situazioni a piu’ elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita’ di intervenire nelle situazioni a piu’ elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu’ elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita’ di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008. Il commissario, se alle dipendenze di un’amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico e’ collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e al termine dell’incarico, una relazione sulla propria attivita’.

2. L’attivita’ di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonche’ quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui e’ preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all’attuale dotazione organica, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l’articolazione dell’Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 660.000 a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall’anno 2010, di euro 230.000 dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 5-bis,comma 5 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 10.000 dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002.

2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell’ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e’ assegnato per l’anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all’articolo 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi gia’ deliberati, ai fini della compatibilita’ degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse de cui all’articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l’anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia’ preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

2-ter.Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quater. All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:
“5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita’ produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche’, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e’ riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualita’ di sostituti d’imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo”.

 

decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

 

la Legge del 11 agosto 2014 n. 116, di conversione – con modifiche – del predetto D.L.91/14

 

 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l’art. 7, c. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione  2015 le  risorse  destinate  al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero  dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce  altresì  la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi  sono  individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  Le risorse sono prioritariamente destinate  agli  interventi  integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia  alla  tutela  e  al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e  della  direttiva  2007/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  relativa alla  valutazione  e  alla  gestione  dei  rischi  di  alluvioni. (omissis…). L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo  contro il  dissesto  idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del  decreto-legge  24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”;

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