Accesso civico semplice

Ufficio del Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana

      Accesso civico

Accesso civico “semplice”

L’accesso civico, introdotto con l’art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, definisce il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi alla segreteria di Amministrazione Trasparente dellaStruttura Commissariale per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana.

L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita e non necessita di alcuna motivazione e non occorre sia sostenuta da un interesse qualificato,

L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo di richiesta di accesso civico semplice, inoltrandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: accessocivico@ucomidrogeosicilia.it

In caso di accoglimento la richiesta va soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione dei documenti o dell’informazione o dei dati richiesti, sul sito internet dell’amministrazione.

L’amministrazione comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e il relativo collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.                                                                                       .
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte della segreteria di Amministrazione Trasparente della Struttura Commissariale per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, compilando il Modulo di richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo, inoltrandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: accessocivico.poteresostitutivo@ucomidrogeosicilia.it , che conclude il procedimento di accesso civico entro i successivi 15 giorni (L. 241/1990, art. 2, c. 9-ter). A fronte dell’inerzia da parte della segreteria di amministrazione trasparente della Struttura Commissariale per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni (D. Lgs. 104/2010, art. 116).

Il titolare del potere sostitutivo in materia di richiesta di Accesso Civico, è il dott. MAURIZIO CROCE, Soggetto Attuatore e Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Struttura Commissariale per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana.

I recapiti:

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